Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020 (Rv. 656818 - 02)
Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta - Sufficienza - Colpa - Presunzione - Prova contraria - Relativo onere - Esimente della buona fede - Distinzioni.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 2139 del 30/01/2020 (Rv. 656818 - 02)
TRIBUTI
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE
SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE