Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi fondiari - reddito dei fabbricati - determinazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2173 del 30/01/2020 (R
Autorimessa - Rendita catastale - Determinazione -Riferimento alla sola parte della superficie effettivamente utilizzabile a scopo di ricovero di autovetture - Necessità - Fondamento.
In tema di reddito dei fabbricati, la rendita catastale di un'autorimessa va determinata tenendo conto soltanto della parte della superficie di essa effettivamente utilizzabile con funzione di ricovero di autovetture (con esclusione, pertanto, degli spazi di accesso e manovra), atteso che l'art. 49 del d.P.R. n. 1142 del 1949, nello stabilire che la consistenza delle unità immobiliari aventi, fra l'altro, la detta destinazione ad autorimessa "si computa sommando le superfici libere dei locali facenti parte dell'unità immobiliare", va interpretato in coordinamento con l'art. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, secondo il quale la valenza catastale di un immobile urbano consiste nella sua utilità a produrre un reddito proprio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2173 del 30/01/2020 (Rv. 656819 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
REDDITI FONDIARI