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Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1852 del 28/01/2020 (Rv. 656678 - 01)

Iva -Agevolazioni ex art 8, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Cessione di mobili e prestazioni di servizi ricevute dai soggetti indicati nella norma - Utilizzazione per fabbricati e aree edificabili acquisiti con autonome cessioni - Non imponibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, le cessioni di beni mobili e di prestazioni di servizi ricevute dai soggetti ivi indicati, anche quando siano poi utilizzate per fabbricati ed aree edificabili acquisiti per effetto di autonome cessioni, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quando autonome e indipendenti, sussistendo invece l'unitarietà dell'operazione, secondo i principi unionali, in caso di prestazioni tra un unico soggetto passivo e il cessionario così strettamente connesse da non poter essere scomposte senza assumere carattere artificiale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la diversità del soggetto che aveva provveduto alla cessione dei beni, ossia il fornitore di beni mobili e servizi da un lato e l'appaltatore dall'altro, escludeva l'unitarietà dell'operazione e la conseguente attrazione della prima al regime dell'imponibilità della seconda).

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1852 del 28/01/2020 (Rv. 656678 - 01)

TRIBUTI

"SOLVE ET REPETE"

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE