Tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione – Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1856 del 28/01/2020 (Rv. 656745 - 01)
Procedure di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c) del Codice doganale comunitario - Importatore titolare di autorizzazione unica - Facoltà di domiciliare direttamente le merci presso i propri locali senza presentarle in dogana - Condizioni - Presentazione della dichiarazione semplificata tramite un intermediario - Necessità che questi operi in regime di rappresentanza indiretta - Esclusione - Riserva della rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali - Estensione ai CAD.
In tema di dazi doganali, nelle procedure di domiciliazione ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c) del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), l'importatore, titolare di autorizzazione unica, può domiciliare direttamente le merci presso i propri locali, senza presentarle in dogana, con la sola iscrizione delle stesse merci nelle scritture contabili e rendere una dichiarazione semplificata, la quale può essere presentata o dallo stesso importatore o da un altro soggetto per suo conto, senza che quest'ultimo debba necessariamente operare in regime di rappresentanza indiretta, ben potendo agire anche in regime di rappresentanza diretta; quest'ultima è riservata, peraltro, a norma dell'art. 40 del d.P.R. n. 43 del 1973, agli spedizionieri doganali, con estensione anche ai Centri di assistenza doganale (CAD), in quanto obbligatoriamente costituiti, ex art. 7, comma 1-septies, del d.l. n. 417 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 66 del 1992, da spedizionieri doganali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 1856 del 28/01/2020 (Rv. 656745 - 01)
TRIBUTI DOGANALI
DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE