Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento -procedimento di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020 (Rv. 656667 - 01)
Atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni -Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze.
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione egli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha respinto la pretesa dell'Ufficio che aveva ritenuto la non autonoma impugnabilità del parere fornito dal Direttore regionale sull'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo, avanzata dal contribuente, in quanto non avente natura provvedimentale vincolante).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020 (Rv. 656667 - 01)
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
CONTENZIOSO TRIBUTARIO