Skip to main content

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1249 del 21/01/2020 (Rv. 656738 - 01)

Procedura di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Effettiva sussistenza dell'operazione imponibile - Necessità - Fondamento.

In tema di IVA, la speciale procedura di variazione prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione della funzione perseguita, presuppone necessariamente che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura da rettificare (perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo) sia una operazione vera e reale e non già del tutto inesistente. Ciò discende anche dal disposto dell'art. 21, comma 7, del menzionato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale - nel prevedere la debenza dell'imposta per l'intero ammontare indicato nella fattura - incide sia direttamente sul soggetto emittente, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità, sia indirettamente, in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, dello stesso d.P.R., anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1249 del 21/01/2020 (Rv. 656738 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI