Decisione - Rinvio della deliberazione in camera di consiglio - Termine massimo di trenta giorni - Violazione - Nullità della decisione - Esclusione - Fondamento.
In tema di contenzioso tributario, in caso di rinvio della deliberazione rispetto alla discussione in pubblica udienza o all'esposizione del relatore (ove non vi sia udienza pubblica), il mancato rispetto del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non comporta nullità della decisione, trattandosi di termine ordinatorio in quanto non espressamente dichiarato perentorio dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020 (Rv. 656754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152
TRIBUTI
"SOLVE ET REPETE"
CONTENZIOSO TRIBUTARIO