Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 2313 del 31/01/2020 (Rv. 656781 - 01)
Dividendi azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Gran Bretagna -Beneficio di cui all'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Gran Bretagna - Benefici previsti dalla Direttiva madre-figlia n. 436 del 1990 attuata con l. n. 136 del 1993 - Cumulabilità - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Gran Bretagna, il credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Gran Bretagna, stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), non è escluso dal riconoscimento dei benefici (nella specie esenzione da ritenuta) della Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che detto riconoscimento, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), non elimina, necessariamente, il rischio della doppia imposizione economica né della violazione del principio di neutralità fiscale. Sicché, deve verificarsi in concreto se il meccanismo di tassazione previsto dallo Stato membro elimini effettivamente detto rischio, dovendosi evitare non soltanto la tassazione diretta dei dividendi in capo alla società madre, ma anche quella indiretta intesa come conseguenza dell'applicazione di meccanismi che, sebbene accompagnati da deduzioni o esenzioni, possono causare alla società madre un trattamento deteriore rispetto a quello che spetterebbe qualora le due società fossero dello stesso Stato, dovendo la percezione dei dividendi essere fiscalmente neutra per la società madre, con riguardo all'assoggettamento ad imposta, senza possibilità di opzione e senza esenzione ai sensi dell'art. 2, a.iii) della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011.
Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 2313 del 31/01/2020 (Rv. 656781 - 01)
TRIBUTI
TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE