Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2222 del 30/01/2020 (Rv. 656786 - 01)
Esenzione in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei - Art. 1, comma 328, l. n. 205 del 2017 - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Limiti - Svolgimento di attività istituzionali nell'immobile - Necessità - Fattispecie.
In tema di ICI, l'art. 1, comma 328, della l. n. 205 del 2017, ha carattere interpretativo e quindi efficacia retroattiva, con la conseguenza che l'esenzione tributaria riconosciuta all'Accademia nazionale dei Lincei dall'art. 3 del d.lgs.lgt. n. 359 del 1944 non è mai venuta meno, dovendo trovare continuativa applicazione anche per il passato, purché limitata, anche per annualità anteriori alla l. n. 205 del 2017, all'imposizione relativa ai locali nei quali sono svolte attività istituzionali dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato l'esenzione per un immobile di proprietà dell'Accademia concesso in locazione ad uso alberghiero ad una società commerciale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2222 del 30/01/2020 (Rv. 656786 - 01)
TRIBUTI LOCALI
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI