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Tributi erariali diretti - in genere (tributi posteriori alla riforma del 1972) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5152 del 26/02/2020 (Rv. 657331 - 01)

Fondi di previdenza complementare aziendale - Meccanismo impositivo ex art_ 6 l. n. 482 del 1985 - Ambito di applicazione - Rendimento imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato - Redditività ottenuta sul mercato dall'intero patrimonio Enel - Corrispondenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di fondi di previdenza complementare aziendale, il meccanismo impositivo di cui all'art_ 6 della l. n. 482 del 1985 si applica sulle somme percepite dai soggetti iscritti, maturate fino al 31 dicembre 2000, provenienti dalla liquidazione del "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del Fondo, il quale non corrisponde alla redditività ottenuta sul mercato dall'intero patrimonio Enel - ovvero il rapporto tra il margine operativo lordo e il capitale investito -, per essere quest'ultima dipendente da predeterminati calcoli di matematica attuariale e non già frutto di investimento di accantonamenti sul libero mercato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5152 del 26/02/2020 (Rv. 657331 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972