Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020 (Rv. 657338 - 01)
Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi giustificativi diversi da quelle contenuti nell'atto impositivo - Divieto di “nova” in appello - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art_ 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo. (Nella specie, concernente avviso di accertamento per disconoscimento dell'inerenza di costi di pubblicità, la S.C. ha ritenuto integrare domanda nuova, per diversità di "petitum" e "causa petendi", la qualificazione degli stessi costi come spese di rappresentanza, operata dall'Amministrazione nel giudizio di appello).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020 (Rv. 657338 - 01)
TRIBUTI
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO