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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5183 del 26/02/2020

Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Crediti acquistati a seguito di cessione "pro soluto" - Perdita definitiva - Onere della prova - A carico del contribuente - Esonero del cedente dalla garanzia - Insufficienza - Elementi certi e precisi - Necessità.

In tema di imposte sui redditi, l'art_ 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, prevedendo che, al di fuori dell'ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l'onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita; pertanto, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione abbia negato la deducibilità delle perdite su crediti acquistati a seguito di cessione, la mera allegazione che quest'ultima ha avuto luogo "pro soluto" anziché "pro solvendo", secondo gli schemi predisposti dalla normativa civilistica, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi (ad esempio, il prezzo stimato del credito rispetto al suo valore nominale), che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definitiva, né preclude al giudice di merito l'esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza di quelle risultanze probatorie.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5183 del 26/02/2020 (Rv. 657374 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_1267, Cod_Civ_art_2697

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

REDDITI DI IMPRESA