Imposta di registro - Termine di tre anni - Decorrenza - Data di emanazione risoluzioni interpretative - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di imposta di registro, il termine decadenziale di tre anni previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 decorre dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per l'invocata restituzione, restando irrilevante la data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, attesa l'inidoneità delle stesse a costituire un diritto insussistente, se non nei casi in cui la legge attribuisca il relativo potere ad una specifica autorità amministrativa, e la loro vincolatività soltanto per l'operato interno degli uffici.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6855 del 11/03/2020 (Rv. 657394 - 02)