Tributi erariali diretti - (tributi posteriori alla riforma del 1972) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6809 del 11/03/2020 (Rv. 657400 - 02)
Fondi previdenziali integrativi - Prestazioni erogate in forma di capitale a soggetto iscritto a fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalnete - Trattamento tributario - Individuazione somme provenienti da liquidazione del c.d. rendimento.
In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale e capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario : a) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett.a), e 17 d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore corrispondente all'attribuzione 16 patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6809 del 11/03/2020 (Rv. 657400 - 02)