Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - sanzioni per le violazioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5,
Dazi - Irregolare dichiarazione - Qualità, qualità e valore della merce - Natura esemplificativa - Origine - Inclusione - Necessità - Fondamento.
In tema di dazi doganali, la sanzione prevista dall'art. 303, comma 1, T.U. dogane per irregolare dichiarazione doganale relativa a "qualità, quantità e valore" delle merci, si applica anche in caso di origine non veritiera di quest'ultime, costituendo detti termini normativi un'esemplificazione dell'elemento oggettivo destinato all'importazione considerato rilevante ai fini del pagamento del tributo, di talché nel concetto di "qualità" di una merce rientra qualsiasi caratteristica, proprietà condizione che serva a determinarne la natura e a distinguerla da altre simili, ivi compresa l'origine o la provenienza, in quanto elementi sintomatici delle specificità del prodotto, la cui esclusione dall'oggetto della dichiarazione equivarrebbe a vanificare un tratto fondamentale del sistema daziario di matrice eurounitaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 10227 del 29/05/2020 (Rv. 657725 - 01)