Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 (Rv. 657875 - 01)
Definizione agevolata - Sospensione dei termini per impugnare - Termine di cui all'art. 327 c.p.p. - Sospensione feriale - Cumulabilità - Esclusione - Proroga - Condizioni - Conseguenze - Impugnazione - Tardività - Fattispecie.
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale, ma alla cessazione di quest'ultima vanno aggiunti 46 giorni; conseguentemente, va considerata tardiva l'impugnazione proposta oltre tale termine così prorogato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 30.4.2013 in quanto il termine annuale per impugnare, scadente il 20.12.2011, prorogato di 360 giorni ex art. 39 cit. al 14.12.2012, nonché di ulteriori 45 giorni di sospensione feriale, era scaduto il 29.1.2013).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020 (Rv. 657875 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327