Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Dichiarazione per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero - Detenzione - Nozione - Portata.
In tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ¡'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., in l. n. 227 del 1990, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, stante la "ratio" della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche delle situazioni detentive nell'interesse altrui.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26965 del 26/11/2020 (Rv. 659561 - 01)
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2020