Cessione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie - Cass. n. 26966/2020
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali Art. 44 T.U.I.R. - Cessione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie - Art. 1, comma 4, d.l. n. 209 del 2002 - Partecipazioni e obbligazioni - Distinzione - Art. 2410 c.c. - Conseguenze - Indeducibilità - Natura - Sanzione impropria.
In tema di imposte dirette, l'obbligo di comunicazione delle minusvalenze previsto dall'art. 1, comma 4, d.l. n. 209 del 2002, conv. in l. n. 265 del 2002 (applicabile "ratione temporis"), è limitato a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo, o all'affare in relazione al quale sono state emesse, e non si estende alle obbligazioni, caratterizzate ex art. 2410 c.c. dalla funzione di "finanziamento" senza attribuzione di alcun diritto di partecipazione, con la conseguenza che solo l'omessa comunicazione delle prime ne determina l'indeducibilità, avente natura di sanzione impropria.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26966 del 26/11/2020 (Rv. 659944 - 01)