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Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Cessione d'azienda - Cass. n. 26480/2020

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – ricorsi - Pagamento dell'imposta e delle sanzioni - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cessionario - Configurabilità - Portata - Conseguenze - Notifica dell'avviso di accertamento al cedente - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni dovute dal cedente, distinguendo l'ipotesi della cessione lecita, in cui la responsabilità del cessionario è sussidiaria e limitata (commi da 1 a 3), dalla cessione in frode al fisco, in cui la responsabilità è paritaria e illimitata (comma 4); in nessuno dei due casi, tuttavia, l'avviso di accertamento diretto al cedente deve essere notificato anche al cessionario, in mancanza di espressa deroga al principio generale, desumibile dall'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso di accertamento è notificato al contribuente e non agli altri soggetti che, a vario titolo, possano essere tenuti al pagamento dell'imposta accertata.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26480 del 20/11/2020 (Rv. 659507 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560

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