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Istanza di rimborso di credito d'imposta spettante secondo la disciplina convenzionale -Cass. n. 26307/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Istanza di rimborso di credito d'imposta spettante secondo la disciplina convenzionale - Ritenuta sull'ammontare e alla fonte da parte del sostituto - Applicabilità - Credito di imposta indiretto - Operatività - Principio di neutralità fiscale - Verifica - Necessità.

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Gran Bretagna, l'istanza di rimborso di credito d'imposta previsto dall'art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), opera sia nel caso di ritenuta sull'ammontare del credito, sia nel caso in cui non sia stata operata la ritenuta alla fonte del 5% sui dividendi distribuiti alla società madre, dovendosi verificare in concreto se, per effetto del credito di imposta indiretto (cd. "underlying tax credit") di cui abbia beneficiato la società madre britannica, detta istanza violi il principio di neutralità fiscale, assicurando all'istante un trattamento deteriore, ovvero un beneficio ulteriore rispetto alla tassazione dei dividendi percepiti dalla società figlia italiana.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26307 del 19/11/2020 (Rv. 659939 - 01)

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26307

2020