Contributi all'immatricolazione - Cass. n. 26318/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta - Contributi all'immatricolazione - Qualificazione - Imponibilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema d'IVA, i contributi all'immatricolazione, i quali costituiscono sovvenzioni a fondo perduto, integrano la base imponibile a condizione che siano direttamente connessi col prezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatore sovvenzionato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinato, consentendogli di praticare un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza di sovvenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto qualificato i contributi all'immatricolazione volti all'integrazione dei prezzi di vendita di autoveicoli sovvenzioni in senso proprio, non essendo destinata ad essere rimborsata alla concedente la somma da essa erogata, e riferendosi detti contributi a singole e specifiche operazioni di cessione tali da consentire alla concessionaria di praticare prezzi concorrenziali).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26318 del 19/11/2020 (Rv. 659879 - 01)