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Fascicoli di parte - Inserimento nel fascicolo d'ufficio - Cass. n. 26115/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Fascicoli di parte - Inserimento nel fascicolo d'ufficio - Possibilità di loro ritiro - Esclusione - Conseguenze - Copia autentica - Possibilità – Conseguenze - Documentazione tardiva depositata in primo grado - Utilizzabilità in appello - Condizioni.

Nel processo tributario i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, e non possono essere ritirati dalle parti, che possono solo acquisire copia autentica dei documenti e degli atti ivi contenuti; ne consegue che la documentazione depositata tardivamente nel giudizio di primo grado è utilizzabile in appello, ove acquisita al fascicolo processuale, purché depositata entro il termine perentorio di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26115 del 17/11/2020 (Rv. 659877 - 01)

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