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Notificazioni a mezzo posta - Esecuzione mediante operatore postale privato in possesso di licenza individuale - Cass. n. 25521/2020

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento – notifica - Notificazioni a mezzo posta - Esecuzione mediante operatore postale privato in possesso di licenza individuale - Efficacia nel periodo intercorrente tra il d.lgs. n. 58/2011 e la l. n. 124 del 2017 - Fidefacenza limitatamente agli atti amministrativi e tributari - Sussistenza - Esclusione degli atti giudiziari - Fondamento.

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020 (Rv. 659646 - 01)

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