Redazione del bilancio - Mancata corrispondenza della materia tributaria con quella civilistica - Cass. n. 25501/2020
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - scritture contabili - inventario e bilancio - Redazione del bilancio - Mancata corrispondenza della materia tributaria con quella civilistica - Fondamento - Differenza tra utile e reddito imponibile - Conseguenze.
I principi civilistici in materia di predisposizione del bilancio non sono vincolanti in ambito tributario, in quanto il reddito imponibile non corrisponde all’utile civilistico, ben potendo il Fisco pretendere che sia fornita la prova della correlazione tra operazioni contabili e realtà economiche e, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, valutare in via presuntiva, ai fini reddituali, anche le passività dichiarate ma inesistenti o prescindere del tutto dalle risultanze di bilancio, salva la prova contraria riconosciuta al contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25501 del 12/11/2020 (Rv. 659825 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2425_1, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729