Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972 -Cass. n. 25414/2020
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - valutazione della base imponibile - accertamento induttivo o sintetico - Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972 - Affermazione, da parte del contribuente, della simulazione della compravendita di immobile e del mancato pagamento del prezzo - Onere della prova contraria gravante sullo stesso - Contenuto - Prova fondata su dichiarazione di terzi al di fuori del giudizio - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
In tema di accertamento cd. sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1972, il contribuente, il quale deduca che l'acquisto di un immobile non costituisce manifestazione di una reale capacità reddituale in ragione della simulazione dell'atto di compravendita e del conseguente mancato pagamento del relativo prezzo, nell'assolvimento dell'onere di fornire la prova contraria, su di esso gravante, può ricorrere anche alle dichiarazioni rese da terzi al di fuori del giudizio, aventi rilevanza meramente indiziaria, atteso che l'azione proposta davanti alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25414 del 11/11/2020 (Rv. 659512 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697