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Trasferimento credito dalla controllata alla controllante - Cass.n. 25349/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Trasferimento credito dalla controllata alla controllante - Compensazione di quest'ultima con proprio debito di imposta - Prestazione di garanzia - Art. 6 d.m. 13 dicembre 1979, attuativo dell'art. 73, u.c., d.P.R. n. 633 del 1972 - Rinvio recettizio all'art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e imposizione di garanzie - Necessità - Assenza dei presupposti - Versamento all'Ufficio finanziario dell'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate

In tema di pagamento dell'IVA, la fattispecie compensativa infragruppo si realizza - secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del d.m. 13 dicembre 1979, che opera un rinvio recettizio all'art. 38 bis, comma 2, del d.p.r. cit. - soltanto in seguito alla prestazione delle garanzie indicate; di talché, in mancanza di esse, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'Ufficio finanziario entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25349 del 11/11/2020 (Rv. 659502 - 01)

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