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Preferenze tariffarie generalizzate - Cass. n. 25347/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Preferenze tariffarie generalizzate - Ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Assenza di dubbi sull'origine reale delle merci da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione - Sufficienza dell'informativa Olaf

In tema di preferenze tariffarie generalizzate, non è obbligatorio il ricorso alla procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione nel caso in cui le autorita' doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, i quali possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25347 del 11/11/2020 (Rv. 659501 - 01)

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