Imposta sulle successioni e donazioni - Cass. n. 25417/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - Imposta sulle successioni - Omessa dichiarazione - Liquidazione d'ufficio dell'imposta da parte dell'Ammimstrazione finanziaria - Termine quinquennale ex art. 34 d.P.R. n. 637 del 1972 - Successiva presentazione della dichiarazione - Permanenza dei poteri di rettifica in capo all'Amministrazione - Termine triennale dalla presentazione della dichiarazione - Fondamento.
In tema d'imposta sulle successioni, l'Amministrazione, in caso di omessa dichiarazione, deve procedere, ai sensi dell'art. 34 d.p.r. n. 637 del 1972 applicabile "ratione temporis", alla liquidazione d'ufficio dell'imposta nel termine di cinque anni dall'apertura della successione; nondimeno, una volta scaduto tale termine, la successiva presentazione volontaria della relativa dichiarazione, obbligando il contribuente a pagare l'imposta auto-liquidata, consente all'Amministrazione, in presenza di errori, di procedere alla sua eventuale rettifica nel termine di tre anni previsto dall'art. 34 cit., permanendo in capo a quest'ultima il potere di operare la corretta liquidazione dell'imposta in ragione dell'obbligo tributario gravante sul contribuente e della necessità che esso sia assolto in conformità a legge.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 25417 del 11/11/2020 (Rv. 659505 - 01)