Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - termini per ricorrere - Processo tributario - Mancata produzione dell'atto impugnato e della sua notifica - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento - Contestazione sulla tempestività del ricorso - Onere della prova - A carico di colui che impugna - Contenuto - Allegazione dell'atto impugnato e della avvenuta notifica.
Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto.
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
25107
2020