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Tributo doganale - Mancato pagamento derivante da atto qualificabile come reato -Cass. n. 24716/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – prescrizione - Tributo doganale - Mancato pagamento derivante da atto qualificabile come reato - Proroga termine di prescrizione e decadenza - Condizioni - Formulazione della "notitia criminis" che individui illecito penale incidente su presupposto di imposta - Sussistenza - Necessità di individuazione dell'autore materiale dell'illecito.

In tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da atto qualificabile come reato, ai fini della proroga sino a tre anni del termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione e di quello di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, è sufficiente che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, non essendo necessario individuare sin da quel momento l’autore materiale del reato.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24716 del 05/11/2020 (Rv. 659495 - 01)

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