Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni Iva - Attività oggetto di clausola di delega al coassicuratore - Esenzione da Iva - Esclusione - Fondamento.
In tema di IVA, l'attività oggetto della clausola di delega al coassicuratore non è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non avendo natura assicurativa, né accessoria, atteso che la coassicurazione non modifica la ripartizione "pro quota" tra i coassicuratori del rischio, né concerne aspetti essenziali dell’attività d'intermediario o di mediatore di assicurazione, con particolare riguardo alla ricerca di potenziali clienti.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24713 del 05/11/2020 (Rv. 659714 - 01)
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24713
2020