Imposte prodotti alcolici - Cass. n. 24396/2020
Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - Imposte prodotti alcolici - Osservazioni ex art. 12 l. n. 212 del 2000 da parte del contribuente - Accoglimento delle stesse in sede amministrativa e rinnovazione delle operazioni di accertamento e controllo - Termine iniziale di prescrizione quinquennale ex art. 15, commi 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1995 - Decorrenza - Data di emissione del nuovo processo verbale in sostituzione del primo - Sussistenza - Eccezioni.
In tema di imposte sui prodotti alcolici, qualora il contribuente proponga osservazioni ai sensi dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) avverso il processo verbale di constatazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente "ratione temporis") e le stesse siano accolte in sede amministrativa, con conseguente rinnovazione delle operazioni di accertamento e controllo, il primo termine iniziale della prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del cit. d.lgs. (nel caso di 'comportamenti omissivi', o di accertamento delle deficienze di prodotto), va individuato nella data di emissione del nuovo processo verbale, che al primo si sia sostituito (esplicitamente o implicitamente revocandolo), a meno che non risulti che le violazioni con esso accertate siano fondate sulla medesima situazione di fatto di cui al primo accertamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24396 del 03/11/2020 (Rv. 659493 - 01)