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Reddito di impresa - Beni soggetti all'agevolazione - Cass. n. 24223/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Reddito di impresa - Beni soggetti all'agevolazione di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997 - Beni patrimoniali - Sussistenza - Estensione ai beni strumentali - Esclusione - Fondamento - Applicazione al reddito personale del socio - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reddito di impresa, l'agevolazione di cui all'art. 1 della l. n. 449 del 1997, da leggersi in combinato con l'art. 90 del d.P.R. n. 917 del 1986, si riferisce ai soli casi in cui il reddito immobiliare venga determinato secondo il criterio del reddito fondiario e dunque ai soli beni patrimoniali e non anche agli immobili strumentali o beni merce, giacché mentre per i primi i costi sostenuti non concorrono alla determinazione del reddito quali componenti negativi, ma costituiscono un onere che viene alleviato con la suddetta agevolazione, per i secondi il reddito (d'impresa) è il risultato di una somma algebrica tra le entrate e i costi sostenuti per conseguirle, i quali sono deducibili dall'imponibile, sicché l'estensione ad essi dell'agevolazione in questione si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e pertanto in un'indebita locupletazione, siccome non correlata ad un costo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Tale principio opera, peraltro, anche quando il reddito in relazione al quale si invoca la deduzione sia quello personale del socio, ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 917 del 1986, essendo esso il risultato di operazioni contabili operate a monte in capo alla società, ancorché la sua imputazione sia trasferita in capo ai singoli soci ai fini della tassazione diretta delle persone fisiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che non avevano riconosciuto l'agevolazione con riguardo a un terreno agricolo facente parte del patrimonio di una società semplice sul presupposto che esso fosse funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale della stessa, senza considerare né la natura del bene, né la sua destinazione all'attività di produzione o di scambio della società, che, in questo caso, non era imputata alla società, che lo utilizzava locandolo a terzi).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24223 del 02/11/2020 (Rv. 659486 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2195

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2020