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Compensazione - Estinzione dei due debiti e non rilevabilità d'ufficio -Cass. n. 24220/2020

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Compensazione - Effetti - Estinzione dei due debiti e non rilevabilità d'ufficio - Estensione al processo tributario - Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte della Amministrazione finanziaria in grado d'appello - Esclusione.

In tema di compensazione, i principi generali enunciati dall'art. 1242, comma 1, c.c., circa l'efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d’ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall'Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24220 del 02/11/2020 (Rv. 659485 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1242

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