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Imposta sulle successioni e donazioni – Cass. n. 29506/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - Patto di famiglia -Imposta sulle donazioni - Applicabilità - Limiti - Esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Ambito applicativo - Liquidazioni operate in favore dei legittimari – Esclusione - Ragioni.

Il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell'imposta va però escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della "ratio" normativa, volta a favorire la prosecuzione dell'azienda da parte dei discendenti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29506 del 24/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0768_2, Cod_Civ_art_0768_4, Cod_Civ_art_0458

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