Trattamento fiscale del patto di famiglia – Cass. n. 29506/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - Patto di famiglia - Liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento deN'azienda in favore del legittimario non assegnatario - Art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Fondamento.
In tema di trattamento fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768-quater c.c., è applicabile l'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29506 del 24/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0768_2, Cod_Civ_art_0768_4