Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - importazioni - iva - Estrazione di beni da deposito IVA - Inversione contabile - Obblighi di documentazione - Insorgenza - Conseguenze - Sanzionabilità - Fondamento.
In tema d'IVA, nel caso di estrazione di beni da deposito IVA di cui all'art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993, con autofatturazione, nel sistema di inversione contabile (c.d. reverse charge) gli obblighi di documentazione sorgono nel momento del compimento dell'operazione imponibile, che, a sua volta, coincide con la detta estrazione, con la conseguente sanzionabilità ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, della ritardata autofatturazione (e della correlata registrazione), essendo tale disposizione volta a garantire l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare l'evasione d’imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 28938 del 17/12/2020
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28938
2020