Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Cass. n. 28567/2020
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa) - Terre e rocce da scavo - Esclusione o esenzione dal tributo - Onere della prova a carico del contribuente - Condizioni.
Ai fini dell'applicabilità alle terre e rocce da scavo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), istituito dall'art. 3, commi 24 ss., della l. n. 549 del 1995, il riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente, nella disciplina "ratione temporis" applicabile per attività svolte negli anni dal 2000 al 2004 (art. 8, comma 1, lett. f-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, così come interpretato autenticamente dall'art. 1, commi 17, 18 e 19, l. n. 443 del 2001), opera nel senso che: a) spetta all'Amministrazione, trattandosi di prova relativa all'esistenza del presupposto per la legittimità dell'imposizione, provare le condizioni per la sussistenza della qualifica di rifiuto, e, quindi, che il detentore si "disfi", "abbia intenzione di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" del materiale; b) spetta al contribuente, trattandosi di prova relativa ad una causa di esenzione o di esclusione da un determinato tributo, provare l'effettivo riutilizzo dei materiali secondo un progetto ambientalmente compatibile; c) spetta all'Amministrazione, trattandosi di prova relativa alle ragioni di esclusione della deroga al normale regime dei rifiuti, provare l'esistenza di un grado di inquinamento dei materiali superiore ai parametri di legge che ne impedisce il riutilizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28567 del 15/12/2020