Skip to main content

Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ICI – Cass. n. 28563/2020

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ICI - Concessionario di area demaniale marittima titolare di stabilimento balneare - Disciplina successiva alla modifica di cui all'art. 18, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Imposta - Applicabilità - Verifica della natura reale od obbligatoria del diritto di costruire - Necessità - Esclusione.

In tema di ICI, ¡'art. 18, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 28563 del 15/12/2020

corte

cassazione

28563

2020