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Detrazione Iva e deducibilità costi – Cass. n. 28246/2020

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - Detrazione Iva e deducibilità costi - Regolarità delle scritture contabili - Necessità - Operazioni inesistenti - Deduzione di costi inerenti e detrazione di Iva - Regolarità della documentazione contabile e delle fatture a fini Iva - Necessità - Conseguenze - Contestazione su operazioni inesistenti - Riparto dell'onere della prova - A carico deN'Amministrazione - Modalità - Prova contraria per il contribuente.

Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2701

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