Acquisti in sospensione di imposta – Cass. n. 27389/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni Iva - Acquisti in sospensione di imposta - Stato di esportatore abituale o agevolato ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972 - Limite quantitativo (plafond) ex art. 1 d.l. n. 746 del 1983 - Natura - Applicabilità alle sole cessioni all'esportazione - Esclusione - Estensione a tutte le operazioni non imponibili previste dalla legge - Sussistenza - Applicazione alle operazioni ex art. 8 bis d.P.R. n. 633 del 1972.
In tema di IVA, il limite quantitativo del 10 per cento del volume complessivo degli affari previsto dall'art. 1 d.l. n. 746 del 1983 al fine di godere del beneficio della sospensione di imposta, costituente il presupposto per lo stato di "esportatore abituale o agevolato" di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 633 del 1972, ha carattere generale e riguarda tutte le operazioni non imponibili, ivi comprese quelle assimilate alle cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 bis del d.p.r. n. 633 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27389 del 01/12/2020