Imposta di registro – Cass. n. 27409/2020
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - Imposta di registro - Divisione di beni comuni - Attribuzione al condividente di un bene di valore superiore alla quota spettantegli - Parificazione a una vendita - Sussistenza - Previsione di conguagli - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et de iure" di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di una vendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell’unicità di trattamento tributario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 27409 del 01/12/2020