Agevolazione "prima casa" – Cass. n. 1164/2021
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Limiti - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata. Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - In genere.
In tema di agevolazioni "prima casa", l'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, che ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può, tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1164 del 21/01/2021