Determinazione "Transfer pricing" – Cass. n. 1232/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - "Transfer pricing" - Operazioni con società estere infra-gruppo - Determinazione della "normalità" del prezzo - Prezzo di libera concorrenza - Vantaggi compensativi tra società appartenenti al gruppo - Rilevanza - Esclusione.
La "ratio" della normativa fiscale interna in materia di operazioni con società infragruppo, ma non residenti nel territorio dello Stato, dettata dagli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve rinvenirsi nella salvaguardia del principio di libera concorrenza, e comporta la sottoposizione a tassazione, al c.d. "valore normale", degli utili derivanti da operazioni infragruppo concluse a condizioni diverse da quelle che sarebbero state convenute fra imprese indipendenti in transazioni comparabili effettuate sul libero mercato; la c.d. "teoria dei vantaggi compensativi" - fondata sul disposto di cui all'art. 2497, comma 1, c.c., la quale consente alla società capogruppo di andare esente dalla responsabilità derivante dall'attività di direzione e coordinamento provando l'esistenza di un risultato complessivo di gruppo che, pur sacrificando l'interesse di una società ad esso appartenente, determini comunque un'adeguata compensazione del sacrificio, attraverso la dimostrazione dell'aumento complessivo del valore di gruppo di cui anche la società sacrificata si possa in futuro giovare - non trova applicazione in materia tributaria e simili scelte imprenditoriali, di per sé, non possono essere causa di giustificazione necessaria e sufficiente per derogare la regola del "valore normale".
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1232 del 21/01/2021