Enti ecclesiastici - Natura di ente non commerciale – Cass. n. 526/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - enti non commerciali - Enti ecclesiastici - Natura di ente non commerciale - Qualificazione "ope legis" - Esclusione - Perdita di tale natura - Presupposti - Svolgimento di attività commerciale per più esercizi - Necessità - Fondamento.
In tema di Ires, gli enti ecclesiastici non sono qualificabili "ope legis" come enti non commerciali, ma rimangono tali, indipendentemente dalle prescrizioni statutarie, soltanto fintantoché il loro oggetto principale continui ad essere costituito, da un punto di vista qualitativo, da un'attività non commerciale, mentre per perdere tale qualifica, ex art. 149, d.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente che svolgano in prevalenza attività commerciale per un solo esercizio, essendo necessario, in virtù del comma 4 della predetta norma, che ciò avvenga nel corso di vari anni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto i giudici di merito avevano ritenuto insussistente la qualifica di ente ecclesiastico non economico, benché l'avviso di accertamento fosse riferito ad una sola annualità, mentre per tutte le altre non erano stati sollevati rilievi).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 526 del 14/01/2021