Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni IVA - Leasing immobiliare - Regime di sospensione dell'imposta ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Il contratto di leasing avente ad oggetto un fabbricato o un'area fabbricabile implica il trasferimento all'utilizzatore della disponibilità economica dell'immobile ed è equiparabile all'acquisto di beni e non di servizi, dovendosi interpretare la normativa nazionale in tema di imposta armonizzata alla luce della "ratio" desumibile dalle direttive eurounitarie (improntate a criteri di effettività e di prevalenza della sostanza sulla forma). Ne consegue l'inapplicabilità del regime di sospensione di imposta di cui all'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, giusta l'esclusione di cui al comma 1, lett. c, della menzionata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 535 del 14/01/2021