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Vendita di terreno edificabile – Cass. n. 8897/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - Vendita di terreno edificabile - Plusvalenza - Quantificazione - Fasce di rispetto stradale o ferroviario - Computabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di Irpef, ai fini della quantificazione della plusvalenza realizzata mediante la vendita di terreni edificabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, non possono essere considerate le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario, che vanno equiparate a quelle agricole, perché sono prive della possibilità legale di edificazione e, quindi, della capacità edificatoria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8897 del 31/03/2021 (Rv. 661031 - 01)