Avviso di accertamento - Tempestiva impugnazione – Cass. n. 8885/2021
Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina anteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie (natura giuridica) - procedimento - Avviso di accertamento - Tempestiva impugnazione - Inammissibilità del ricorso - Definitività dell'accertamento - Esclusione - Ragioni.
Il ricorso tempestivamente proposto avverso l'avviso d'accertamento è idoneo ad introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua conclusione, che l'accertamento diventi definitivo, senza che a questa regola faccia eccezione l'ipotesi in cui il ricorso presenti profili di inammissibilità (quale nella specie, la dedotta mancata costituzione del ricorrente), la cui sussistenza o mancanza deve essere accertata dal giudice adito. Ne consegue che, nella pendenza di detto processo, l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta a titolo definitivo, neppure sul presupposto della mancanza di un requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede giudiziaria.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8885 del 31/03/2021 (Rv. 661030 - 01)