Memorie difensive e documenti – Cass. n. 6617/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - memorie difensive e documenti - Omessa o tardiva produzione documentale - Inutilizzabilità - Esclusione - Produzione in giudizio ex art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Fattispecie. Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte
La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa; qualora tuttavia l'Amministrazione neghi o contesti tale pur tardiva produzione, il contribuente, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente "ratione temporis", ed all'autorità giudiziaria compete vagliare la regolarità dei documenti e delle sue modalità di produzione, nonché la sussistenza e la congruità della dichiarazione allegata "di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile". (Nella specie la S.C. ha escluso che la CTR avesse violato l'art. 32, comma 5 cit. negando che i registri IVA fossero stati esibiti al giudice, dal momento che il ricorrente non aveva confutato tale affermazione, ritenendo sufficiente la tardiva produzione in sede amministrativa).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6617 del 10/03/2021 (Rv. 661040 - 01)