Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta – Cass. n. 6591/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - aliquote - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - dichiarazione - Patto di famiglia - Cessione del capitale sociale in parti uguali ai legittimari - Esenzione ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Condizioni - Patto parasociale successivo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
In tema di imposta sulle donazioni, il patto di famiglia con il quale venga disposta la cessione del capitale sociale in favore dei legittimari beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, la cui fruizione è vincolata alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto, ove il pacchetto azionario venga donato in comproprietà tra i discendenti, atteso che in tal caso, ex art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Laddove, invece, la cessione contestuale del capitale avvenga in parti uguali ed i legittimari prevedano misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. in un patto parasociale non registrato accessorio e successivo, l'esenzione non trova applicazione atteso che i presupposti del trattamento agevolativo devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto di famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6591 del 10/03/2021 (Rv. 660816 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0768_2, Cod_Civ_art_2359_1, Cod_Civ_art_2347, Cod_Civ_art_2341_2